Trasporto turistico, importanti novità
Dal 22 maggio 2024 sono diventate operative alcune novità per le imprese di servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada
Data11/06/2024
È entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1258, che ha modificato alcune prescrizioni del testo precedente (561/2006).
A chi si applicano le novità introdotte? Le novità riguardano i servizi di trasporto turistico di passeggeri con autobus, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.
Lo scopo è quello di garantire una distribuzione più flessibile dei tempi di guida e stabilire la parità di trattamento tra le operazioni occasionali di trasporto passeggeri a livello internazionale e nazionale. Ciò in considerazione del fatto che questo tipo di trasporto, tipicamente turistico, ha esigenze del tutto diverse non solo dal trasporto merci, ma anche da altre tipologie di trasporto persone, perché si caratterizza da percorrenze più lunghe nella parte iniziale e finale del viaggio e distanze e tempi di guida più brevi nel luogo in cui svolge l’attività turistica per la quale viene svolto il servizio.
Tenendo quindi conto delle peculiarità di questo tipo di trasporto, sono state introdotte deroghe alle interruzioni e ai riposi:
- interruzioni: quelle da 45 minuti possono essere frazionate in due parti, di cui una da almeno 15 minuti, distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti
- riposo giornaliero: (regolare o ridotto), può essere completato entro 25 ore (anziché 24) dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale. La deroga è consentita 1 sola volta nell’ambito di un singolo servizio occasionale di durata non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore, oppure, 2 volte nell’ambito di un servizio occasionale di durata non inferiore a 8 periodi consecutivi di 24 ore. In entrambi i casi l’attività di guida del giorno in cui si fruisce della deroga non deve essere superiore a 7 ore. La deroga deve comunque essere fruita nel rispetto dell’orario di lavoro massimo di cui al d.lgs. 234/2007
- riposo settimanale: con la modifica del paragrafo 6-bis dell’articolo 8 del regolamento 561/2006, la deroga alle previsioni del paragrafo 6, relativa ai periodi di riposo da eseguire nell’arco di due settimane, è stata estesa anche ai trasporti nazionali. La deroga è concessa a condizione che: l’ultimo riposo settimanale effettuato non sia ridotto; il veicolo utilizzato sia munito di tachigrafo digitale e, nel caso di guida tra le ore 22 e le 6, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure, le interruzioni di guida siano effettuate ogni 3 ore anziché ogni 4 ore e 30 minuti. Il conducente, dopo un singolo servizio occasionale nel quale ha beneficiato della deroga, deve effettuare due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore ciascuno), oppure un riposo settimanale regolare (di 45 ore) e uno ridotto (di almeno 24 ore). In quest’ultimo caso, le ore di riduzione dovranno essere compensate con un equivalente periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.
Di tali novità il Ministero dell’Interno ha dato opportuna comunicazione agli organi preposti al controllo con la circolare del 10/06/2024, in cui sono esplicitate le varie deroghe introdotte.
Scarica i documenti allegati e leggi i dettagli sulle novità introdotte dal nuovo regolamento per evitare di incorrere in infrazioni.